Statuto

Statuto approvato ai sensi del Codice Civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore”) e successive modifiche, dall’Assemblea Straordinaria tenuta a Olbia il 2 ottobre 2021.

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

E’ corrente ai sensi del Decreto Legislativo n° 117 del 2017,(da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo Settore”), delle relative norme di attuazione, della legge n° 24/2017 e successive modifiche e integrazioni, della legge regionale e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l’Associazione tra medici e ortopedici sardi denominata: “NUOVA SOCIETA’ SARDA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA” – ENTE DEL TERZO SETTORE”, di seguito indicata anche come “Associazione”. L’Associazione può utilizzare nei rapporti con i terzi la seguente sigla abbreviata: “NSOSOT-ETS”.

ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Cagliari (CA). L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione potrà istituire sezioni, uffici amministrativi e/o operativi, sedi secondarie. Essa opera in tutto il territorio della Regione Autonoma della Sardegna. L’Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 3 – SCOPI

La “NSoSOT-ETS” è un’associazione di ricerca scientifica, apolitica e apartitica, senza scopo di lucro.
Ai sensi dell’art 5 della Legge n° 24/2017 e dell’art 5 del CTS, come specificato al punto h), l’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale consistenti in via preminente nella ricerca tecnico-scientifica, culturale e didattica nell’ambito medico specialistico dell’ortopedia e traumatologia, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

– interventi e prestazioni socio-sanitarie,
– ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
– formazione universitaria e post-universitaria;
– elevare il livello scientifico, professionale e culturale tra gli operatori della specialità ortopedica e traumatologica e specialità affini sia nel territorio regionale sia nazionale, mediante l’organizzazione dello studio, della ricerca e della reciproca informazione con riunioni ed incontri a contenuto scientifico e culturale ed acquisizione comune di dati e di sperimentazioni;
– promuovere e diffondere una coscienza ortopedica ospedaliera anche a livello regionale per la migliore affermazione del comune lavoro; dare una valida formazione ai giovani specialisti che operano nelle varie strutture;
– favorire la diffusione di tecniche e metodologie applicative specifiche nell’ambito dell’ortopedia e della traumatologia con ogni mezzo e anche mediante scambi di idee e di esperienze tra specialisti italiani e stranieri interessati a questo campo;
– sviluppare l’educazione medica continua degli associati con programmi annuali di attività formativa nei confronti degli stessi associati;
– elaborare Trial di studio, Master, linee guida anche ai fini della loro integrazione nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) ai sensi della Legge n° 24/2017, art. 5 comma 3, anche di concerto con il Ministero della Salute, le Regioni e le Aziende Sanitarie, gli organismi e le istituzioni pubbliche e collaborare alla loro predisposizione;
– promuovere la cultura e l’aggiornamento del settore con corsi, convegni e seminari, forme di aggiornamento telematico/informatico anche in collaborazione con altre associazioni mediche e/o enti scientifici specialistici regionali, nazionali ed internazionali;
– organizzare sistemi di verifica della qualità delle attività svolte;
– pubblicare obbligatoriamente l’attività scientifica sviluppata o patrocinata attraverso il sito web dell’Associazione, aggiornato costantemente.

L’Associazione non ha né prevede di avere tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale dei suoi iscritti, e non svolge né svolgerà, né direttamente né indirettamente alcuna attività sindacale.

L’Associazione come istituzione ed i singoli appartenenti ad essa, si considerano non avulsi dall’ambito dell’organizzazione nazionale e l’iscrizione e partecipazione all’attività delle diverse Associazioni di categoria (O.T.O.D.I., S.I.O.T., S.O.T.I.M.I., ecc.) è anzi raccomandata.

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell’apposito decreto ministeriale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n° 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, nonché potrà raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo.

ARTICOLO 4 – PATRIMONIO

Il Patrimonio dell’Associazione è l’insieme di beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari,rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore, ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia. Il Patrimonio dell’Associazione si compone di un Fondo di dotazione della somma liquida e disponibile (di valore non inferiore ad euro 15.000) che costituisce il patrimonio minimo dell’Associazione, la cui consistenza risulta certificata dalla documentazione bancaria che si allega al presente statuto sotto la lettera “A” e risulta interamente sottoscritta e versata dagli associati. Il Fondo di dotazione è rappresentato da denaro o da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, deve essere mantenuto nella sua consistenza e dev’essere destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale; esso è strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. Le disponibilità patrimoniali sono erogate per provvedere alle spese inerenti le assemblee, l’amministrazione, gestione e rappresentanza dell’Associazione, nonché per eventuali incoraggiamenti e pubblicazioni scientifiche e didattiche. Se vi saranno fondi disponibili si potranno istituire premi e borse di studio fruibili da singoli soci fuori dai confini della Regione Sarda. Le domande in merito verranno valutate dal Consiglio ed approvate dall’assemblea. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 5 – ORGANIZZAZIONE IN CATEGORIE DEGLI ISCRITTI

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione. Il numero degli associati è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. L’Associazione è composta dagli iscritti italiani e stranieri che partecipano alla sua vita scientifica e amministrativa con diverse modalità secondo le seguenti categorie:

PRESIDENTI ONORARI;
SOCI ONORARI;
SOCI ORDINARI;
SOCI ADERENTI;
SOCI AGGREGATI.

Oltre che dall’atto costitutivo e dallo Statuto, l’associazione è retta anche dagli eventuali regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea Generale degli iscritti. L’Associazione garantisce la democraticità della struttura e l’elettività delle cariche. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture devono essere garantiti prevalentemente dalle prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti all’Associazione, per le quali possono essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi, salvo in ogni caso il divieto di distribuzione, diretta o indiretta, di utili. L’Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico, assicurativo e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del d. lgs. 15 giugno 2015, n 81, in conformità a quanto prescritto dall’art. 16 del CTS.

ARTICOLO 6 – IDENTIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEGLI ISCRITTI

Ai fini dell’art 2, comma 2, lettera e) ed f) del D.M. n° 2 Agosto 2017 e in attuazione della legge n° 24/2017, possono entrare a far parte dell’Associazione, senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

– PRESIDENTI ONORARI
Assumono la qualifica di Presidenti Onorari di diritto i soci fondatori della “Nuova associazione Sarda di Ortopedia e Traumatologia” al raggiungimento dei 75 anni oppure, su proposta del Consiglio Direttivo, personalità di alto rilievo scientifico, nel campo dell’ortopedia e traumatologia, espresso nell’ambito regionale.
I Presidenti onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e hanno diritto di voto.

– SOCI ONORARI
I Soci Onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo fra le personalità italiane e straniere che abbiano raggiunto particolare merito e fama nel campo dell’Ortopedia, Traumatologia e discipline affini.
I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa e hanno diritto di voto.

– SOCI ORDINARI
I Soci Ordinari sono accolti dal Consiglio Direttivo in conformità del regolamento, su domanda dell’interessato presentata da due soci ordinari, secondo le norme del regolamento. Essi pagano una tassa di ammissione ed una quota annuale associativa (stabilita nel regolamento).
I Soci Ordinari sono i cittadini italiani o stranieri laureati in Medicina e Chirurgia che svolgono la loro attività professionale nell’ambito della specialità di Ortopedia e Traumatologia e Chirurgia della Mano.
La domanda di ammissione comporta di per sé stessa l’accettazione dello Statuto e del Regolamento vigente. I Soci Ordinari sono tenuti a partecipare alla vita della Società (Congressi, Pubblicazioni).

– SOCI ADERENTI
I Soci Aderenti sono identificati nei Giovani Laureati e negli Specializzandi in Ortopedia (e branche affini) di età inferiore ai 32 anni ed accolti dal Consiglio Direttivo in conformità del regolamento, su domanda dell’interessato presentata da due soci ordinari, secondo le norme del regolamento. Essi pagano una tassa di ammissione ed una quota annuale associativa pari al 50% di quella stabilita per i soci Ordinari.
La domanda di ammissione comporta di per sé stessa l’accettazione dello Statuto e del Regolamento vigente. I Soci Aderenti sono tenuti a partecipare alla vita della Società (Congressi, Pubblicazioni).

– SOCI AGGREGATI
Sono coloro che svolgono la loro attività professionale nell’ambito delle specialità di Medicina Fisica e Riabilitazione, Radiologia, Medicina dello sport e Neurochirurgia.
Essi pagano una tassa di ammissione ed una quota annuale associativa pari al 50% di quella stabilita per i soci Ordinari.
La domanda di ammissione comporta di per se stessa l’accettazione dello Statuto e del Regolamento vigente. I Soci Aggregati sono tenuti a partecipare alla vita della Società (Congressi, Pubblicazioni).

ARTICOLO 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione deve contenere:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
b) dichiarazione contenente l’attestazione di aver preso visione del presente Statuto e dei Regolamenti, nonché un’esplicita adesione agli stessi.

Sull’istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale è stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull’ammissione si pronunci il Collegio dei Probiviri nella prima adunanza successiva.

La domanda di ammissione comporta di per sé stessa l’accettazione dello Statuto e del Regolamento vigente. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Per acquisire tale qualifica è necessario:

– la presentazione di domanda al Consiglio Direttivo in conformità del regolamento,
– parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Essi pagano una tassa di ammissione ed una quota annuale associativa (stabilita nel regolamento).

ARTICOLO 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art. 14 del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati dal Regolamento. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

ARTICOLO 9 – CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La qualità di associato si perde per:
a) morte;
b) recesso volontario;
c) morosità;
d) esclusione.

La qualità di associato non è trasmissibile in nessun caso.

• Recesso volontario: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagamento della quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

• Morosità per il mancato pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Regolamento: il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d’ingresso. L’associato decaduto previa regolarizzazione del pagamento delle quote associative, può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.

• Esclusione. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
– comportamento o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome;
– persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
– aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine del giorno. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. L’associato escluso può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.7 del presente Statuto.

In nessuno dei casi sopra indicati l’associato ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ARTICOLO 10 – I VOLONTARI

L’associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari, nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n° 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti della stessa Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione. All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario. I volontari possono essere iscritti in apposito libro dei Volontari.

ARTICOLO 11 – ORGANI SOCIALI

Sono organi della associazione:
– L’Assemblea Generale degli Iscritti;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo;
– Il Collegio dei Probiviri;
– Il Collegio dei Revisori dei Conti;
– L’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
– L’organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
– Il Segretario-Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA GENERALE

L’Assemblea Generale, presieduta dal Presidente della associazione, rappresenta l’universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alle Leggi vigenti, impegnano tutti gli Associati.

L’Assemblea Generale è convocata in Via Ordinaria una volta all’anno in occasione del Congresso della Nuova SoSOT. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ogniqualvolta ne ravvisi la necessità;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Collegio dei Probiviri deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

In particolare all’Assemblea spetta di:
– deliberare sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno;
– approvare il bilancio consuntivo;
– deliberare sul Congresso annuale;
– procedere ad eventuali modifiche del Regolamento;
– modifiche dello Statuto;
– scioglimento dell’Associazione.

Qualora in una Assemblea Generale ordinaria o straordinaria vi siano all’ordine del giorno “modifiche dello Statuto e del Regolamento”, tutti gli iscritti devono essere informati con due mesi di anticipo delle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo. Su tali proposte di modifiche tutti gli iscritti possono inviare parere scritto alla Segreteria prima dell’ Assemblea, dove saranno discusse e votate.

Hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale tutti gli iscritti. Non sono previsti voti per delega.

La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti gli iscritti, almeno venti giorni prima della data fissata per l’assemblea indicando il luogo, la data e l’ora dove l’assemblea si terrà in prima ed eventualmente in seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora che la prima sia andata deserta. L’avviso potrà essere trasmesso oltre che per posta ordinaria anche mediante posta elettronica o per fax.

Le Assemblee generali sia ordinarie che straordinarie, saranno valide, in prima convocazione, qualora siano presenti la metà più uno dei membri. In seconda convocazione, un’ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono valide se raccolgono la metà più uno dei voti favorevoli dei soci presenti. Le deliberazioni come sopra adottate sono parimenti valide anche nel caso di modifiche dello Statuto e del Regolamento. Le deliberazioni, comunque, devono essere prese conformemente alle leggi vigenti.

L’Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, delle quali deve esser dato atto nei relativi verbali, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione anche per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione (Segretario alla Presidenza), onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante (Segretario alla Presidenza) a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 13 – L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: REGOLE DI VOTO

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 30 (trenta) giorni sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato. Gli associati che non sono iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ARTICOLO 14 – CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’ ED ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIETARI

Le elezioni avvengono sulla base di una lista di soci che propongono la loro candidatura alla Commissione per le nomine e avvengono a scrutinio segreto. Non possono in alcun modo essere eletti alle cariche sociali e non possono ottenere nessun tipo di incarico in ambito N.So.S.O.T. coloro i quali abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività’ della società stessa.

Sono eleggibili alle cariche di VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO–TESORIERE E CONSIGLIERE solo i Soci Ordinari ed Onorari. I Soci Ordinari, Onorari e Aderenti sono eleggibili alla carica di REVISORE DEI CONTI e di Membro del COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Hanno diritto al voto i Presidenti Onorari, inoltre, i Soci Ordinari, Onorari e Aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali.
Non sono previsti voti per delega.

I SOCI ONORARI e i SOCI ORDINARI possono votare per le elezioni di tutte le cariche sociali; i SOCI ADERENTI possono votare solo per l’elezione del Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei Conti.

I soci AGGREGATI non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 15 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea è composto da:

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
PRESIDENTE USCENTE
SEGRETARIO – TESORIERE
8 CONSIGLIERI

Il Presidente nomina il Segretario alla presidenza (senza diritto di voto) tra gli iscritti alla società.

Tutte le cariche durano due anni. Il Presidente non è confermabile e potrà essere rieletto come Vice Presidente, solo alla scadenza della carica di Presidente Uscente.

I Consiglieri ed il Segretario-Tesoriere possono essere rieletti.

Il Vice Presidente è il candidato ufficiale alla presidenza del biennio successivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, colui che è stato condannato con sentenza passata in giudicato per motivi legati all’attività dell’Associazione.

ARTICOLO 16 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, dal Segretario alla Presidenza, il quale deve far pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno. L’avviso potrà essere trasmesso oltre che per posta ordinaria anche mediante posta elettronica o per fax. Il Segretario alla Presidenza cura, inoltre, la stesura e la conservazione dei verbali dello stesso Consiglio Direttivo. A fine mandato i verbali originali approvati vanno consegnati alla Segreteria dell’Associazione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea, ed in particolare che sia consentito al Presidente dell’adunanza di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire regolarmente gli interventi consiliari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

ARTICOLO 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per promuovere la crescita dell’Associazione e per tutelare gli interessi della specialità ed inoltre ha la responsabilità dell’andamento amministrativo dell’Associazione, dandone il rendiconto consuntivo, in occasione dell’Assemblea, per mezzo del Segretario-Tesoriere.

In particolare ha il compito di:
– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
– redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– predisporre i regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
– redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– deliberare la convocazione dell’Assemblea;
– decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
– sottoporre all’Assemblea proposte e mozioni
– promuovere e organizzare gli eventi associativi;
– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’Assemblea
– curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
– deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
– adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
– adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione;
– provvedere agli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

ARTICOLO 18 – CAUSE DI DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 8 c.2 del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 9 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. In caso di parità di voti tra i non eletti, la sostituzione avviene con il primo dei non eletti più anziano di età. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell’assemblea i consiglieri subentrati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 19 – IL PRESIDENTE: POTERI – DURATA IN CARICA DECADENZA E SOSTITUZIONE

Il Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo ha la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea tra i propri associati.

Il candidato ufficiale alla Presidenza è il Vice Presidente del biennio precedente.
Il Presidente dura in carica 2 (due) anni e non è rieleggibile. Al termine del suo mandato è il candidato ufficiale alla carica di Presidente Uscente per il biennio successivo.
Potrà essere rieletto come Vice Presidente, solo alla scadenza della carica di Presidente Uscente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, la rappresentanza legale dell’Associazione è assunta dal Consigliere che ha riportato maggior numero di voti al momento della sua elezione. In caso di parità di voti al Consigliere più anziano d’età.

La carica di Presidente si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.8, c.2, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 9 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi sopra indicati il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei Probiviri è composto di 3 Membri che restano in carica per due anni e sono rieleggibili. Nella prima riunione, dopo la nomina, provvedono ad eleggere nel loro seno il Presidente del collegio dei Probiviri.

E’ di competenza del Collegio dei Probiviri, vera e propria magistratura interna, la soluzione pro bono et equo di tutte le controversie che, nell’ambito dell’Associazione, dovessero insorgere tra i soci e la Società e i suoi Organi, solamente sull’interpretazione ed applicazione dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni sociali, sempre che si tratti di rapporti che possano formare oggetto di compromesso.

E’ compito dei Probiviri, inoltre, di intervenire presso gli Iscritti, nelle forme che riterranno opportune, per la tutela del prestigio scientifico e culturale e della dignità dell’Associazione. Spetta ad essi anche di dare parere consultivo al Consiglio Direttivo sulle proposte di radiazioni. I Probiviri decidono a maggioranza, le loro decisioni sono inappellabili.

Se nel corso del proprio mandato viene a mancare o è impedito un membro del Collegio dei Probiviri il rispettivo incarico viene assunto dal primo dei non eletti e, in caso di parità di voti, dal primo non eletto più anziano d’età.

ARTICOLO 21 – ORGANO DI CONTROLLO- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Sussistendo le condizioni di cui all’art. 30 del CTS o comunque qualora lo ritenga opportuno, l’assemblea nominerà un organo di controllo, anche monocratico, che vigilerà sull’osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’organo di controllo svolgerà in ogni caso i compiti e le funzioni indicati nell’art. 30 del CTS e sarà composto da soggetti aventi i requisiti stabiliti dal medesimo art. 30 del CTS. In particolare, all’organo di controllo potrà anche essere affidato l’esercizio della revisione legale dei conti. In questo caso, l’organo di controllo sarà costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Non sussistendo le condizioni di cui all’articolo 30 del CTS, i soci eleggeranno un Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri, i quali durano in carica per due anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Società.

Potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ARTICOLO 22 – ORGANO DI REVISIONE– REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Sussistendo le condizioni di cui all’art. 31 del CTS o comunque qualora lo ritenga opportuno, l’assemblea nominerà un revisore legale dei conti ovvero una società di revisione legale iscritta nell’apposito registro, da scegliersi tra i soggetti dotati di comprovata capacità professionale.
Il revisore o la società di revisione durano in carica due anni e sono rieleggibili.
La carica di revisore è incompatibile con qualunque altra carica associativa.
Il revisore controlla la gestione contabile dell’associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità, anche attraverso accertamenti in qualsivoglia momento della consistenza di cassa, riferisce all’assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario con una relazione scritta sui risultati dell’esercizio annuale e sulla tenuta della contabilità e fa osservazioni in ordine al rendiconto e alla sua approvazione.

ARTICOLO 23 – SEGRETARIO – TESORIERE

Il Segretario – Tesoriere è eletto direttamente dall’Assemblea tra i propri associati onorari e ordinari, dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

La Segreteria dell’Associazione amministra il patrimonio sociale, pertanto il Segretario con funzioni di Tesoriere svolge le seguenti mansioni:
a) gestisce il patrimonio secondo le indicazioni e previa approvazione del Consiglio Direttivo ed ha diritto di firma e rappresentanza per i rapporti economici, bancari e patrimoniali, disgiuntamente al Presidente;
b) cura la riscossione delle quote di ammissione e delle quote sociali, registrando ogni esazione fatta sotto qualsiasi titolo;
c) provvede al saldo delle fatture di spese fatte per conto della Società;
d) presenta, durante l’Assemblea ordinaria il bilancio biennale dopo averlo sottoposto al Collegio dei Revisori per essere approvato dall’Assemblea degli Iscritti nella seduta dell’Assemblea ordinaria; tale bilancio comprensivo di preventivo, consuntivo e incarichi retribuiti, viene pubblicato sul sito web della NSoSOT e periodicamente aggiornato. La società si avvale della consulenza di un commercialista che redige il bilancio in conformità alle norme previste dal Codice del Terzo Settore.
e) ricopre le funzioni di R.G.S.Q. (Rappresentante Direzione e Responsabilità Sistema di Gestione della Qualità).

In caso di assenza o di impedimento del segretario-tesoriere le sue funzioni vengono assunte dal Segretario alla Presidenza.

ARTICOLO 24 – BILANCIO, SCRITTURE CONTABILI, LIBRI SOCIALI

L’esercizio sociale si chiude il 31 Agosto di ogni anno. Il bilancio dell’Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, nelle scelte generali, degli obiettivi, delle priorità formulate dal Congresso Annuale. Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio approvato saranno interamente reinvestiti nell’Associazione per il perseguimento delle finalità sociali. In ogni caso trovano applicazione gli artt. 13, 14, 15, e 17 del CTS. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e possono richiedere all’Organismo Amministrativo di ottenere copie ed estratti a proprie spese. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 31 dicembre. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ARTICOLO 25 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’Associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.

ARTICOLO 26 – CONTROVERSIE

L’associazione è indipendente e autonoma, in assenza di qualsiasi conflitto di interesse e non esercita attività imprenditoriali né partecipa ad esse ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). I membri del Consiglio Direttivo devono segnalare ogni situazione di conflitto di interessi, originario o sopravvenuto, anche potenziale, rispetto all’Associazione, al suo scopo e ai suoi obblighi di Autonomia e Indipendenza e di astenersi dalla assunzione della carica e degli atti in conflitto fino alla determinazione dell’organo di appartenenza. Essi hanno l’obbligo di dichiarare all’associazione prima dell’assunzione della carica e del compimento delle attività implicate, siano esse preparatorie, istruttorie, deliberative o di gestione, la sussistenza o l’insorgenza della situazione di conflitto. La dichiarazione è effettuata mediante comunicazione scritta e/o fatta tempestivamente constare nei verbali degli organi deliberanti. Sull’astensione decide, escluso il voto dell’astenuto, l’organo di appartenenza con atto motivato e senza possibilità di disporre o derogare in ordine alla autonomia dell’Associazione e alla indipendenza dei suoi Studi.

ARTICOLO 27 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 28 – REGOLAMENTO

Il funzionamento dell’Associazione è disciplinato, oltre che dal presente Statuto, da un Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea, la quale avrà anche il potere di modificarlo. Le norme del Regolamento non possono essere in contrasto con quelle statutarie, in tal caso sarebbero nulle.

Qualora uno o più soci ritenessero necessaria una modifica di Statuto, esso o essi avranno la facoltà di proporre la modifica al Consiglio Direttivo che avrà cura di presentare la proposta all’Assemblea, unico Organo demandato ad approvare ed introdurre modifiche nello Statuto.

ARTICOLO 29 – NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 30 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.